FAQ

 

 

Si tratta del Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII), adottato con Decreto Legislativo n. 14/2019 ed entrato in vigore il 15 luglio 2022. Per le domande depositate in Tribunale prima di tale data, trova applicazione la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (e successive modifiche) che per la prima volta ha introdotto nell’ordinamento italiano, una procedura finalizzata al superamento della crisi, destinata a coloro che non potevano accedere alle procedure concorsuali allora previste dalla Legge Fallimentare.

Il sovraindebitamento identifica situazioni di crisi o di insolvenza. La crisi si manifesta quando i flussi di cassa attesi dal debitore non sono sufficienti a consentirgli di far fronte ai debiti in scadenza nei 12 mesi successivi. L’insolvenza è la situazione in cui si trova il debitore che non sia più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Possono accedere alle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento i soggetti sovraindebitati non assoggettabili a procedure concorsuali “maggiori” previste dal Codice della crisi e dell’insolvenza (liquidazione giudiziale e concordato preventivo), e nello specifico:

  • consumatori
  • imprese minori
  • professionisti
  • imprenditori agricoli
  • start up innovative

Il soggetto indebitato, per cercare di far fronte alla propria crisi, può:

  • se si tratta di imprenditore o professionista, proporre ai creditori un concordato minore;
  • se si tratta di consumatore, proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, oppure accedere alla liquidazione controllata, senza formulare alcuna proposta ai creditori, ma mettendo a loro disposizione il patrimonio personale.

Il debitore che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, neanche in prospettiva, può chiedere l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

Il debitore che ha necessità di essere assistito in una delle procedure disciplinate dal Codice della crisi e dell’insolvenza deve rivolgersi agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), costituiti da enti pubblici e all’interno dei quali operano professionisti aventi requisiti di indipendenza, professionalità e terzietà, che hanno una vasta e ampia conoscenza della materia e che operano con la diligenza richiesta dal proprio incarico. Il registro degli OCC è tenuto dal Ministero della Giustizia presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ed è visualizzabile sul sito http://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx.

In Trentino gli Ordini degli Avvocati di Trento e di Rovereto e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto hanno costituito l’Associazione Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili del Trentino, denominata in sigla “OCC Trentino”, a cui il soggetto indebitato che desideri avviare una procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento potrà rivolgersi con fiducia, contattando l’Organismo, anche solo per informazioni preliminari, ai seguenti recapiti:

Sede di Trento
Palazzo di Giustizia – 38122 Trento – Largo Pigarelli n.1
Email: segreteria.trento@occtrentino.it
Pec: occtrentino@pec.it
Tel. 0461.262480 – Fax 0461.222558

Sede di Rovereto
Palazzo di Giustizia – 38068 Rovereto – Corso Rosmini n.65
segreteria.rovereto@occtrentino.it

Sì. È richiesto il versamento di un contributo di € 250,00 oltre IVA (€ 305,00) per l’accesso alla procedura e a titolo di rimborso forfetario per l’attività di verifica preliminare della domanda, svolta dal Referente. Ove la domanda soddisfi i presupposti di ammissibilità il Referente nominerà il gestore della Crisi il quale, verificata l’assenza di incompatibilità, accettato l’incarico e sentito il debitore, valuterà la fattibilità o meno della procedura e stilerà un preventivo dei compensi spettanti all’Organismo, dando applicazione alle disposizioni di cui agli articolo 14 e seguenti del DM 202/2014.

Il Gestore della Crisi viene individuato, secondo un criterio di turnazione, all’interno dell’elenco pubblicato sul sito dell’OCC, di cui fanno parte esclusivamente avvocati e dottori commercialisti iscritti ai relativi Ordini di Trento e Rovereto. Per essere iscritti nell’elenco, e, successivamente, con cadenza biennale, i Gestori sono tenuti a compiere un percorso formativo che ne garantisca la formazione e l’aggiornamento professionale, a tutela del debitore che acceda alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.