FAQ

Qual’è la normativa di riferimento?

La Legge 27 gennaio 2012, n.3 (e successive modifiche) introduce, per la prima volta nell’ordinamento italiano, una procedura finalizzata al superamento della crisi, destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare.

Cosa si intende per sovraindebitamento?

Il sovraindebitamento identifica una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ovvero la definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

Chi può farvi ricorso?

Può accedere alle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento il soggetto sovraindebitato non assoggettabile a procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare, e nello specifico:

  • persone fisiche
  • società e enti che non svolgono attività di impresa
  • imprenditori o enti privati non commerciali
  • imprenditori commerciali che non sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1 LF
  • imprenditori agricoli
  • start up innovative
  • professionisti

Cosa può fare il soggetto indebitato?

Il soggetto indebitato, per cercare di far fronte alla crisi, può:

  • concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi
  • presentare un piano del consumatore (solo se non vi sono obbligazioni di natura professionale e/o imprenditoriale)
  • accedere alla liquidazione del patrimonio, senza formulare alcuna proposta ai creditori, ma mettendo a loro disposizione il patrimonio personale

Cosa sono gli organismi di composizione della crisi?

Il debitore che ha necessità di essere assistito in una delle procedure disciplinate dalla Legge n.3/2012 deve rivolgersi agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), costituiti da soggetti aventi i requisiti di indipendenza, professionalità e terzietà che abbiano una vasta e ampia conoscenza della materia e operino con la diligenza richiesta dal proprio incarico. Il registro degli OCC è tenuto dal Ministero della Giustizia presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ed è visualizzabile sul sito http://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx.

A chi si può rivolgere il soggetto indebitato?

In Trentino gli Ordini degli Avvocati di Trento e di Rovereto e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto hanno costituito l’Associazione Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili del Trentino, denominata in sigla “OCC Trentino”, a cui il soggetto indebitato che desideri avviare una procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento potrà rivolgersi con fiducia, contattando l’Organismo, anche solo per informazioni preliminari, ai seguenti recapiti:

Sede di Trento
Palazzo di Giustizia – 38122 Trento – Largo Pigarelli n.1
Email: segreteria.trento@occtrentino.it
Pec: occtrentino@pec.it
Tel. 0461.262480 – Fax 0461.222558

Sede di Rovereto
Palazzo di Giustizia – 38068 Rovereto – Corso Rosmini n.65
segreteria.rovereto@occtrentino.it

La procedura ha un costo?

Sì. È richiesto il versamento di un contributo di € 250,00 oltre IVA (€ 305,00) per l’accesso alla procedura e a titolo di rimborso forfetario per l’attività di verifica preliminare della domanda, svolta dal Referente. Ove la domanda soddisfi i presupposti di ammissibilità il Referente nominerà il gestore della Crisi il quale, verificata l’assenza di incompatibilità, accettato l’incarico e sentito il debitore, valuterà la fattibilità o meno della procedura e stilerà un preventivo dei compensi spettanti all’Organismo, dando applicazione alle disposizioni di cui agli articolo 14 e seguenti del DM 202/2014.

Chi sono i gestori della crisi?

Il Gestore della Crisi viene individuato, secondo un criterio di turnazione, all’interno dell’elenco pubblicato sul sito dell’OCC, di cui fanno parte esclusivamente avvocati e dottori commercialisti iscritti ai relativi Ordini di Trento e Rovereto. Per l’iscrizione nella lista, e successivamente ocn cadenza biennale, i Gestori sono tenuti a compiere un percorso formativo che ne garantisca l’aggiornamento professionale, a tutela del debitore che acceda alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.